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Non sempre l’obbligato (padre o madre) adempie ai propri doveri genitoriali

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Alcune volte l’allontanamento dalla famiglia attenua se non addirittura rimuove il senso del dovere di provvedere al mantenimento dei propri famigliari

Storified by Lucia Caravita · Sat, Oct 13 2012 07:43:36

Esazione delle prestazioni alimentari nei Paesi · Facebook

Per questo nel 1956, a New York, è stato adottato un testo (Convenzione Internazionale di New York del 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero) aperto alla firma non solo degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche di ogni Stato non membro dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia o membro di un’istituzione specializzata, nonché ad ogni altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte della Convenzione.

La C.I.d.N.Y. del '56 si affianca ad altre procedure di recupero dei crediti alimentari lasciando scegliere alle parti lo strumento ritenuto più efficace.

A differenza dei meccanismi legali di tipo privatistico, invocare l’applicazione della C.I.d.N.Y. del ‘ 56 significa che il titolare del diritto alimentare, od un suo legale rappresentante, deve rivolgersi al proprio Stato affinché attivi il procedimento di recupero del credito nei confronti dell’obbligato che si trovi in un altro Stato contraente. L’interesse dell’avente diritto è quindi mediato dall’Autorità pubblica statale e questo intervento conferisce la caratteristica “pubblicistica” ad un diritto che resta nella sfera dei diritti personali del singolo cittadino senza snaturarsi per il fatto di essere mediato da una Istituzione terza.

Caratteristica e presupposto sine qua non della C.I.d.N.Y. del 56 è che la stessa può essere applicata soltanto laddove il creditore ed il debitore si trovino sotto due giurisdizioni diverse. L’art. 3 definisce lo “Stato del debitore” e lo “Stato del creditore” individuando così il Paese a seconda della presenza delle “Parti” del procedimento di recupero. Non può applicarsi la Convenzione se creditore e debitore si trovano sotto la medesima giurisdizione. Laddove il debitore torni nello Stato di provenienza o il creditore raggiunga il creditore nello Stato richiesto, la Convenzione cessa di operare d’ufficio.

Ulteriore presupposto, da solo sufficiente a determinare l’avvio dell’azione di recupero e regolato separatamente dall’art. 5 dalla Convenzione, è la presenza di un titolo in base al quale agire.


La Convenzione menziona tra i provvedimenti atti a consentire il recupero degli alimenti “ogni decisione provvisoria e definitiva od ogni altro atto giudiziario di ordine alimentare intervenuti a favore del creditore da parte di un Tribunale competente di una delle parti contraenti”, ma anche un accordo stipulato dalle parti in forma scritta consente di procedere nei confronti del debitore. 




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